Covid-19 : Smartworking
I nostri uffici resteranno chiusi, restiamo al lavoro e rispondiamo via mail.
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I nostri uffici resteranno chiusi dal 24 dicembre al 06 gennaio.
Tra i compiti informare le imprese sulle norme, supportarle nella fase di richiesta del credito bancario, nella fase di servizio del debito, con particolare riferimento alla nuova definizione di default e di allerta, e nella fase di gestione dei crediti non performing.
I nuovi moduli per la richiesta di accesso ai dati della Centrale dei Rischi Banca d'Italia prevedono la "Delega anche per la ricezione dei dati a un indirizzo diverso da quello del richiedente".
È stato introdotto l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore per le società che superino uno dei limiti previsti dal nuovo art. 2477 cc: interessate le imprese con attivi o ricavi sopra 2 milioni o con più di 10 dipendenti. Le società avranno 9 mesi di tempo dalla pubblicazione in GU per adempiere all'obbligo e modificare l'atto costitutivo e lo statuto.
L’obbligo di segnalazione all’OCRI da parte dell’imprenditore, organo di controllo e creditori pubblici qualificati e l'introduzione della procedura di composizione assistita della crisi mirano a risolvere la situazione di crisi in tempi brevi. L'obiettivo è il raggiungimento di accordi stragiudiziali al fine di favorire la continuità aziendale.
Il dovere di dotare la società di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a individuare tempestivamente segnali di crisi sarà una sfida importante nell'imminente futuro. Tale assetto idoneo sarà richiesto a tutte le società (anche le srl di più piccole dimensioni e le società personali) fin da subito.
In data 14 Giugno 2017 è stato emanato il 16° aggiornamento della Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991: «Centrale dei Rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi».
Risparmiatori e piccoli investitori ‘traditi’: circa mille le persone che hanno investito piccole o consistenti somme in assicurazioni vita INDEX LINKED, a premio unico, che promettevano un ‘capitale protetto’ ed ‘eccezionali rese economiche’, finendo poi con il ricevere, alla scadenza, il 40% del capitale investito.
Il Tribunale di Busto Arsizio ha condannato Barclays a restituire 14mila euro come rivalutazione monetaria a un mutuatario che aveva ottenuto l’estinzione anticipata del mutuo. La sentenza si è basata sull’osservazione che era la sola componente remunerativa del mutuo ad essere indicizzata al cambio. La quota capitale, invece, in fase d’estinzione doveva essere restituita in euro senza conversione in franchi.
Woolwich Bank e Barclays hanno proposto tra il 2003 ed il 2009 mutui in euro con doppia indicizzazione al tasso libor chf (libor svizzero) e al cambio “franco svizzero/ euro”. Il relativo contratto imponeva al consumatore che avesse voluto rimborsare anticipatamente il mutuo, il pagamento di una somma calcolata sulla base della conversione del capitale residuo in base al rapporto tra il tasso di cambio contrattuale e quello alla data di estinzione, facendo divenire l’estinzione anticipata del mutuo ingiustificatamente costosa.