Controlli interni, scattano le modifiche agli statuti

Controlli interni, scattano le modifiche agli statuti

È stato introdotto l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore per le società che superino uno dei limiti previsti dal nuovo art. 2477 cc: interessate le imprese con attivi o ricavi sopra 2 milioni o con più di 10 dipendenti. Le società avranno 9 mesi di tempo dalla pubblicazione in GU per adempiere all'obbligo e modificare l'atto costitutivo e lo statuto.

Il Codice della Crisi d’impresa, all’art. 379, interviene sull’articolo 2477 del cc modificandolo nella parte relativa ai limiti per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo e per la cessazione della sua funzione. Nel testo vengono inseriti i nuovi limiti per la nomina dell’organo di controllo (attivo dello stato patrimoniale superiore ai 2 milioni o ricavi superiori ai 2 milioni o dipendenti superiori alle 10 unità). Rimangono inalterati gli altri due requisiti previsti alle lettere a) e b) del vecchio art 2477 cioè l’obbligo di redazione del bilancio consolidato e il controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti. L’art 379 comma 3 disciplina che, per le srl e le società cooperative, qualora ricorrano i requisiti di cui al nuovo art 2477 sopra detti, scatta, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore dell’art 379, l’obbligo di nominare l’organo di controllo o il revisore e uniformare, se necessario, l’atto costitutivo e lo statuto ai nuovi limiti. Si specifica che ai fini di applicazione della nuova norma (superamento limiti) si fa riferimento ai due anni precedenti l’entrata in vigore delle modifiche all’art 2477. L’art 389 del Codice della Crisi di impresa prevede che le disposizioni contenute nell’art 379 entrino in vigore entro 30 gg dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Le società interessate

L’obbligo di nomina del sindaco o del revisore scatta al superamento anche solo di uno dei limiti previsti dall’art 2477, con riferimento ai bilanci 2018 e 2017.

Per quanto attiene la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, laddove necessaria ai fini di recepire i nuovi parametri dimensionali, essa dovrà essere fatta entro lo stesso termine di 9 mesi dall’entrata in vigore delle modifiche dell’art 2477. Nella maggior parte dei casi tali atti contengono un mero richiamo alla legge. Perciò non si renderà necessario una loro modifica. Quest’ultima invece occorrerà qualora gli atti contenessero una riproposizione integrale dei parametri dimensionali contenuti nel nuovo comma 3 dell’art 2477, per i casi di nomina obbligatoria sui quali è intervenuto il legislatore.

L’atto costitutivo

Nel momento in cui si deve modificare l’atto costitutivo, si rende necessaria una deliberazione dell’assemblea dei soci con l’intervento del notaio che deve redigere il verbale e provvedere alla sua iscrizione al Registro delle Imprese. Fino alla modifica degli atti rimangono comunque valide le previsioni contenute negli stessi atti costitutivi e statuti attualmente in essere anche se non conformi alle nuove norme. Infine, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non sia superato alcuno dei predetti limiti. C’è quindi un disallineamento temporale tra il periodo di osservazione ai fini della nomina (2 anni) e quello per la cessazione dell’obbligatorietà della funzione (3anni).

 In carica

Per l’organo di controllo o revisore che fosse già in carica occorrerà distinguere a seconda che l’atto costitutivo consenta la nomina dell’organo di controllo o del revisore o non preveda nulla in tale senso. Nella prima ipotesi l’organo nominato non decade automaticamente ma può rimanere in carica fino alla naturale scadenza e i soci possono decidere di rinnovare la nomina. Nel caso in cui nulla fosse previsto vi è la decadenza automatica dell’organo di controllo o del revisore. Per la cessazione dovrebbe applicarsi il termine ordinario dell’entrata in vigore della norma con riferimento ai due esercizi precedenti il termine.

In caso di mancata designazione decide il tribunale

 La mancata istituzione, entro il termine di 9 mesi predetto, dell’organo di controllo o del revisore, nel caso in cui siano obbligatori, non è sanzionata espressamente dalla legge e neppure dal nuovo decreto sulla crisi. Tuttavia, se l’assemblea non provvede nei suddetti termini, la nuova formulazione del comma 6 art 2477, dispone che alla nomina provvede il tribunale su richiesta dell’interessato o su segnalazione del conservatore del Registro delle imprese. Nell’ipotesi in cui una srl sia priva del collegio sindacale obbligatorio dopo il termine concesso dall’art. 2477, comma 6 del cc per procedere alla sua istituzione, non sarà possibile adottare con piena efficacia quelle delibere che presuppongono una qualche attività da parte di quell’organo (si pensi a una approvazione del bilancio in assenza della relazione dei sindaci o a una riduzione di capitale per perdite in assenza delle osservazioni dei medesimi).

 

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