Mutui in franchi svizzeri, estinzione più leggera
La sentenza Tribunale di Bustio Arsizio, 10 marzo 2017 n. 375
La sentenza di Bustio Arsizio ha condannato Barclays a restituire 14mila euro come rivalutazione monetaria a un mutuatario che aveva ottenuto l’estinzione anticipata del mutuo.
Benché Barclays abbia sostenuto che, trattandosi di un mutuo in valuta (sempre in Chf), la rivalutazione monetaria in fase d’estinzione anticipata fosse dovuta, il Tribunale – sulla base di un’attenta analisi tecnico-giuridica dei contratti da parte del Consulente tecnico d’ufficio (Ctu) – ha ritenuto trattarsi di semplici mutui in euro con indicizzazione al cambio della sola parte remunerativa del mutuo (gli interessi). La quota capitale, dunque, in fase d’estinzione doveva essere restituita in euro senza conversione in franchi (la conversione risultava più gravosa per il cliente che estingueva anticipatamente il mutuo).
Quanto stabilito dal Tribunale di Busto Arsizio sancisce un ulteriore tassello a favore di quei clienti di Barclays che da un paio di anni a questa parte scoprono brutte sorprese in caso di estinzione anticipata del proprio mutuo.
I contratti che hanno riscontrato sentenze favorevoli al cliente su Roma (Tribunale di Roma, 3 gennaio 2017), Busto Arsizio (Tribunale di Busto Arsizio, 10 marzo 2017) e quelli trattati dallo stesso ABF nel 2010 sono identici nella fattispecie, perciò si tratta senz’altro di un precedente giuridico per tutti coloro che si trovano ad affrontare il medesimo problema.
Sono molte le transazioni che noi di Sphera Consulting abbiamo ottenuto per i nostri clienti, quindi se vi trovate nelle stesse condizioni contattateci: vi aiuteremo ad ottenere giustizia.
Sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sez. civile II, 10/03/2017, n. 375