Accordi stragiudiziali e composizione assistita della crisi per una soluzione soft
L’obbligo di segnalazione all’OCRI da parte dell’imprenditore, organo di controllo e creditori pubblici qualificati e l'introduzione della procedura di composizione assistita della crisi mirano a risolvere la situazione di crisi in tempi brevi. L'obiettivo è il raggiungimento di accordi stragiudiziali al fine di favorire la continuità aziendale.
Dopo una prima segnalazione di indicatori di crisi effettuata al debitore, nel caso di sua inerzia o di risposta inadeguata, il Codice della crisi prevede la segnalazione, da parte degli organi di controllo interni alla società e dei creditori pubblici qualificati, all’OCRI che deve essere istituito presso ogni Camera di Commercio. All’OCRI può inoltre rivolgersi direttamente il debitore per avviare il procedimento di composizione della crisi.
L’OCRI opera attraverso collegi di esperti individuati tra gli iscritti all’albo nazionale dei curatori e commissari giudiziari. Quando arriva la segnalazione il referente dell’OCRI procede alla nomina di tre esperti. Il collegio degli esperti nomina al suo interno il relatore che ha il compito di acquisire i dati e le informazioni rilevanti.
L’audizione del debitore
Il collegio deve fissare l’audizione del debitore entro 15 giorni dalla segnalazione convocando anche i sindaci se la società è dotata di organo di controllo. Questa fase procedimentale è caratterizzata da assoluta riservatezza e confidenzialità. Il primo sbocco può essere l’immediata archiviazione nel caso non sussista in realtà una situazione di crisi o se si tratta di impresa alla quale non si applicano le misure d’allerta. La riservatezza della procedura è idonea a evitare conseguenze pregiudizievoli per l’impresa nel caso di segnalazioni non fondate da parte di sindaci eccessivamente preoccupati dal rischio di responsabilità per omessa o ritardata segnalazione. Se emerge che la segnalazione è fondata, l’OCRI coadiuva il debitore nell’individuazione delle misure occorrenti per rimuovere la situazione di crisi fissando poi un termine per la loro attuazione.
Verificata l’attuazione delle misure correttive il procedimento d’allerta si chiude.
La composizione assistita
Quando non appare possibile superare la situazione di crisi senza trovare una soluzione concordata con i creditori, si apre il procedimento di composizione assistita della crisi su istanza del debitore. Il collegio dei tre esperti incarica il relatore di seguire le trattative fissando per la loro conclusione un termine massimo di tre mesi, prorogabile di ulteriori tre soltanto in caso di riscontri positivi che facciano risultare probabile il raggiungimento dell’accordo. Il collegio deve predisporre una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria con elenco completo dei creditori e delle cause di prelazione. Per agevolare lo sviluppo delle trattative il debitore può chiedere al tribunale le necessarie misure protettive, il differimento degli obblighi connessi alla riduzione del capitale e la temporanea non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione al di sotto del minimo legale o perdita del capitale.
Il procedimento, in caso di esito positivo delle trattative, sfocia nell’accordo scritto con i creditori che è depositato presso l’OCRI e non è ostensibile a terzi salvo accordo tra le parti per l’iscrizione nel registro delle imprese. L’accordo produce gli effetti di un piano attestato di risanamento. Nel caso in cui l’accordo non abbia trovato attuazione o siano sopravvenuti elementi che abbiano ostacolato il superamento della crisi, i pagamenti e gli altri atti in esecuzione posti in essere non risulteranno revocabili ed opererà sempre l’esenzione dai reati di bancarotta preferenziale e bancarotta semplice.
L’esito negativo
Se non viene raggiunto l’accordo con i creditori il collegio invita il debitore a presentare domanda di omologa di accordo di ristrutturazione o di apertura di procedura di concordato preventivo o di liquidazione giudiziale. Per facilitare le soluzioni diverse dalla liquidazione giudiziale, il collegio degli esperti procede all’attestazione della veridicità dei dati. L’attestazione invece della fattibilità del piano è rimessa ad altro professionista scelto dal debitore.
La segnalazione al PM
Il legislatore ha stabilito che, in caso di inerzia del debitore, il collegio degli esperti deve verificare se la situazione dell’impresa sia di evidente insolvenza. In tal caso il referente procede alla segnalazione dell’insolvenza al pubblico ministero, il quale nel termine di 60 giorni, quando ritiene fondata la notizia dell’insolvenza, deve chiedere l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Questa parte della disciplina contribuisce a definire in modo rilevante la fisionomia del sistema delle misure d’allerta. Il legislatore ha optato per un sistema incentrato sulla ricerca di un superamento della crisi, ma anche dell’eventuale insolvenza tramite l’accordo interamente stragiudiziale tra debitore e creditore. Laddove questo non risulti possibile, tramite il coinvolgimento del pubblico ministero è assicurato in ogni caso il tempestivo accertamento dell’insolvenza. L’iniziativa del Pm rappresenta l’ultima sollecitazione al debitore per l’accesso ad una procedura diversa dalla liquidazione giudiziale.
Misure premiali se l’istanza è tempestiva
Per incentivare l’emersione tempestiva della crisi, il legislatore ha previsto delle misure premiali a favore del debitore che presenta tempestivamente istanza all’OCRI per l’apertura del procedimento di composizione assistita della crisi o anche, in alternativa, direttamente domanda di omologa di accordato di ristrutturazione o di apertura di procedura di concordato preventivo o di liquidazione giudiziale. L’iniziativa è tempestiva se adottata nel termine di tre mesi (per l’istanza all’Ocri) o di sei mesi (negli altri casi) decorrenti dal superamento delle soglie dei debiti verso i dipendenti o verso i fornitori stabiliti dall’art. 24 o degli indici elaborati del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.
I benefici sono rappresentati anzitutto da una riduzione degli interessi e delle sanzioni sui debiti tributari, l’aumento dei termini per proporre il concordato preventivo e la limitazione delle possibilità di proposte concorrenti nel caso di concordato con continuità aziendale. Ma il maggiore effetto premiale riguarda la responsabilità penale. Per chi ha presentato tempestivamente istanza all’OCRI o la domanda di accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza è prevista la non punibilità con riferimento a tutte le fattispecie di bancarotta fraudolenta se il danno risulta di speciale tenuità. Se invece il danno non è di speciale tenuità, la pena è ridotta fino alla metà purché sussistano entrambe le condizioni: l’attivo inventariato assicura il soddisfacimento di almeno un quinto dei debiti chirografari; il danno derivante dalle condotte delittuose non sia superiore a due milioni di euro.