Prodotti assicurativi, Quali Rischi? Le Polizze Index Linked
Le Polizze Index Linked: “Risparmiatori e piccoli investitori traditi”Sono circa mille le persone che hanno investito piccole o consistenti somme in assicurazioni vita INDEX LINKED, a premio unico, che promettevano un “capitale protetto” ed “eccezionali rese economiche”, finendo poi con il ricevere, alla scadenza, il 40% del capitale investito.
Ora il Codacons ha deciso di indire una causa collettiva contro la compagnia inglese Aviva Life e la banca d’ affari Societè Generale, chiedendo la nullità per frode alla legge delle polizze in questione. Oltre mille risparmiatori, per un totale di oltre 25 milioni di euro, potranno chiedere la restituzione di tutto il premio e il risarcimento danni.
Le perizia tecnica econometrica di Sphera Consulting sulla polizza emessa da Aviva ha rilevato fondamentali punti di contestazione tra i quali citiamo:
- Un’alta probabilità di perdita rispetto al capitale iniziale investito che può arrivare sino al 60% dell’investimento.
- La presenza di commissioni implicite alla stipula che hanno ridotto notevolmente l’efficienza finanziaria del prodotto. Infatti mentre la polizza dichiarava un costo pari al 10% del valore nozionale, il reale costo dello strumento finanziario è risultato essere pari al 19%, svelando un ulteriore costo non dichiarato pari al 9% del valore nozionale.
- La marginalità della componente assicurativo-demografica: essa è del tutto ininfluente rispetto la componente derivativa. La polizza è legata principalmente al mercato azionario, altamente speculativo e solo marginalmente alla vita del contraente.
- L‘inadeguatezza dell’identificazione della polizza index linked come prodotto assicurativo. In realtà è uno strumento derivato strutturato, clonato da una banca spagnola e destinato a investitori istituzionali, impacchettato come prodotto assicurativo di tipo “vita” per sfuggire ai controlli delle autorità competenti. In quanto derivato strutturato presenta dei costi di strutturazione e dei rischi finanziari non in linea con un prodotto commercializzato come assicurativo.
Infine trattandosi di prodotti ad alto contenuto finanziario è necessario che l’intermediario finanziario o assicurativo fornisca una idonea «informazione» all’investitore circa caratteristiche e rischi dell’investimento (art. 21 e 23 del tuf), nonché una valutazione dell’adeguatezza dell’operazione di investimento rispetto agli obiettivi del cliente, alla situazione economico finanziaria dello stesso e alle sua esperienza e conoscenza dei rischi.
I risparmiatori e piccoli investitori stanno tentando una “causa collettiva”, quindi se vi trovate nelle stesse condizioni contattateci: vi aiuteremo ad ottenere giustizia.
Guarda il servizio “Mi Manda Rai 3″ minuti 29:30.